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Covid-19. Negozi di generi alimentari e beni di prima necessità chiusi la domenica e nei festivi.

Al fine di garantire misure più stringenti e precauzionali per contenere il diffondersi del virus e limitare il rischio contagio, soprattutto in prossimità delle festività religiose della Pasqua .

Supermercati, negozi di generi alimentari e beni di prima necessità, esercizi commerciali di vicinato, mercati della media e grande distribuzione, compresi quelli all’interno dei centri commerciali, resteranno chiusi nei giorni festivi.

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza n. 26 del 07.04.2020 che dispone la chiusura delle attività di vendita citate nei giorni festivi. Faranno eccezione farmacie e parafarmacie.

I negozi potranno restare aperti, dal lunedì al sabato, dalle ore 7 fino alle 20. 

Queste le disposizioni contenute nell’Ordinanza:

1. Le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, rimangono chiuse nei giorni festivifatta eccezione per le farmacie e parafarmacie purché sia consentito l’accesso, se poste all’interno di centri commerciali, alle sole predette attività.

2. Le attività di cui al punto 1 possono rimanere aperte dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 20:00, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie che si attengono agli specifici orari, anche notturni, già in vigore. In ogni caso deve essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro ed è consentito l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

3. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è valida fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 19/2020.

4. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti della Regione. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

ORDINANZA P.G.R. n. 26 del 07.04.2020